Sport: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021/36, che introduce la nuova disciplina degli enti dilettantistici e professionistici.
Il Provvedimento si pone, tra gli altri obiettivi, lo scopo di promuovere la diffusione dell’attività sportiva, vista come strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale.
In modo particolare il Decreto identifica gli Enti sportivi dilettantistici e professionistici e disciplina in particolare:
In primo luogo si registra che le novità più rilevanti della nuova disciplina riguardano il settore dilettantistico. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, oltre che come associazione sportiva con o senza personalità giuridica con conseguente diversa regolamentazione della responsabilità per le obbligazioni assunte, nella veste di società di persone o di capitali.
Inoltre c’è il divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito:
Inoltre risulta dettata anche una nuova disciplina per la certificazione della effettiva natura dilettantistica delle associazioni e delle società sportive, che si realizza con l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
La promozione dell’attività motoria, dell’esercizio fisico strutturato e dell’attività fisica professionale e dilettantistica sarà perseguita anche attraverso il sostegno e la tutela del Volontariato sportivo.
Infine risulta di particolare interesse per i dipendenti degli Enti Locali è l’articolo 25, riferito al “Lavoratore sportivo”, ed in particolare il comma 6, in base al quale:
“i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, possono prestare la propria attività nell’ambito delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all’art. 29”.
A questo link potete consultare il testo completo del Decreto.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it